Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7450 del 26 marzo 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

La valutazione circa la natura ordinatoria assunta dal termine originariamente pattuito come essenziale, ma successivamente prorogato, basata sulla ravvisata volontą delle parti di intervenire non solo sulla decorrenza del termine medesimo, ma anche sulla sua natura giuridica, si risolve in un apprezzamento di fatto del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimitą, se sorretto da motivazione congrua e priva di vizi logici e giuridici.

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