Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 1756 del 20 gennaio 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

Affinché la procedura di risarcimento descritta dall'art. 145 cod. ass. possa operare è indispensabile che la compagnia assicuratrice sia posta in condizione di adempiere al dovere e, cioè, di formulare un'offerta congrua, ciò che richiede sia un presupposto formale, ovvero la trasmissione di una richiesta contenente elementi sufficienti a permettere all'assicuratore di accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, sia un requisito sostanziale, e ciò in quanto la collaborazione tra danneggiato e assicuratore della r.c.a., nella fase stragiudiziale, impone correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.). Tale dovere di collaborazione non può ritenersi sussistente ove il danneggiato si sottragga all'ispezione del mezzo e pertanto all'attività utile alla ricostruzione della dinamica dell'incidente e alla formulazione di una congrua offerta risarcitoria.

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