Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 8596 del 16 marzo 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di accessione del possesso, di cui all'art. 1146, comma 2 c.c., affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo, ancorché invalido o proveniente "a non domino", a giustificare la "traditio" del bene oggetto del possesso. (Nella specie, il venditore si era dichiarato proprietario del bene stesso per usucapione, pur in assenza di sentenza dichiarativa dell'intervenuta usucapione.

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