Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7891 del 11 agosto 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

Ove sia prescritta la relativa azione per il decorso di due anni dalla consegna dell'opera, il diritto del committente alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera ex art. 1667 c.c. rimane tutelato solo nei limiti dell'ultimo comma della predetta norma, quando l'appaltatore abbia — in via principale o riconvenzionale — richiesto il pagamento del prezzo o di un residuo. Conseguentemente il committente può far valere la predetta garanzia, sempre che la difformità ed i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna, ma al solo scopo di paralizzare la pretesa dell'appaltatore, non anche per ottenere l'attuazione della garanzia attraverso la condanna di quest'ultimo ad eliminare i vizi e le difformità ed a risarcire i danni arrecati.

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