Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1608 del 14 febbraio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

La responsabilitą extracontrattuale dell'appaltatore per gravi difetti riscontrati nell'opera, ancorché possa concorrere con quella di altri soggetti (nella specie opere di pavimentazione e impiantistica effettuate da ditte scelte dal committente) si estende a quanto costituisce il risultato finale dell'opera stessa, quando i difetti denunciati ne compromettano il godimento e la funzione. 

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