Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2106 del 29 gennaio 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

La disposizione di cui all'art. 803 c.c., nella parte in cui ammette la possibilitą di revocare, per sopravvenienza di figli legittimi, le donazioni fatte a favore di estranei, ma non quelle fatte a favore di figli naturali riconosciuti, mira espressamente a favorire discendenti del donante, a condizione che non siano ancora nati o che la loro esistenza sia ignota al genitore e riguarda, dunque, tutti i soggetti qualificabili come estranei, termine da intendere come riferito a coloro che non rientrano nella discendenza.

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