Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 13544 del 29 aprile 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

L'ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilitą di una donazione per ingratitudine si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualitą morali e di irrispettositą della dignitą del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero invece improntarne l'atteggiamento, a prescindere, peraltro, dalla legittimitą del comportamento del donatario.

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