Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1320 del 30 gennaio 2001

(2 massime)

(massima n. 1)

L'impegno dell'appaltatore di eliminare i vizi dell'opera oggetto del contratto di appalto comporta l'assunzione di una nuova obbligazione, sempre di garanzia, diversa ed autonoma rispetto a quella originaria, svincolata dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 c.c. e soggetta all'ordinario termine prescrizionale di dieci anni. L'impegno dell'appaltatore di provvedere alla eliminazione dei vizi dell'opera si configura come un implicito unilaterale riconoscimento dell'esistenza di tali vizi e comporta, pertanto, la superfluitā di una tempestiva denuncia da parte del committente. Se poi il riconoscimento dei vizi č esplicito ricorre una rinunzia a far valere la inoperativitā della garanzia prevista dall'art. 1667 c.c. per inosservanza dei termini di decadenza e di prescrizione ivi previsti.

(massima n. 2)

Nell'ipotesi di garanzia impropria č ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva proposta nei confronti dell'attore della causa di primo grado dal convenuto al quale, essendo rimasto soccombente nei confronti di detto attore, ma avendo vittoriosamente avanzato la domanda di manleva verso il terzo chiamato in garanzia impropria, sia stata notificata l'impugnazione tempestivamente proposta dal terzo chiamato non potendo rimettere in discussione l'esistenza o la misura della obbligazione garantita.

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