Cassazione civile Sez. II sentenza n. 13132 del 9 settembre 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di appalto, la norma di cui all'art. 1666, comma secondo, c.c. si riferisce specificamente ai contratti relativi ad opere da eseguire per partite, nei quali sia la verifica, sia il pagamento, sia, infine, l'accettazione della (parte di) opera — che può anche avere una sua autonomia funzionale e che, comunque, forma oggetto di autonoma consegna, sebbene rientrante nell'oggetto generale del contratto — riguardano le singole partite, delle quali, una volta eseguito il pagamento da parte del committente, si presume l'accettazione senza riserve da parte di costui, e non si applica, per converso, agli appalti che (come nella specie) non risultano essere stati convenuti ed eseguiti per partito.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.