Cassazione civile Sez. VI-1 ordinanza n. 22515 del 9 agosto 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

Il nuovo testo dell'art. 155 c.c., come sostituito dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 1 nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia, e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.

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