Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 23132 del 25 luglio 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

L'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticitą quando costoro abbiano raggiunto la maggiore etą, essendo destinato a protrarsi ove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori; di conseguenza, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri – con conseguente onere probatorio a suo carico – di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunitą reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunitą lavorativa consona alle proprie ambizioni.

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