Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 15258 del 11 febbraio 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di responsabilitā dell'esercente la professione sanitaria, nel giudizio sulla gravitā della colpa deve tenersi conto - oltre che delle specifiche condizioni del soggetto agente, del suo grado di specializzazione e della situazione specifica in cui si č trovato ad operare - della natura della regola cautelare violata, in quanto l'eventuale natura elastica della stessa, indicando un comportamento determinabile in base a circostanze contingenti, incide sulla esigibilitā della condotta doverosa omessa, richiedendo il previo riconoscimento delle stesse da parte dell'agente.

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