Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 19108 del 16 febbraio 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di pene accessorie, la durata dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici ex art. 317-bis cod. pen., va determinata in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non mediante il ricorso alla perequazione automatica di cui all'art. 37 cod. pen., anche in caso di applicabilitą, "ratione temporis", della formulazione dell'art. 317-bis precedente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, lett. m), della legge 9 gennaio 2019, n. 3.

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