Cassazione penale Sez. II sentenza n. 23769 del 14 aprile 2021

(2 massime)

(massima n. 1)

Integra il delitto di peculato per appropriazione la condotta del liquidatore di una societā pubblica che, avendo per ragioni d'ufficio la disponibilitā del denaro pubblico, si autoliquidi un compenso per l'attivitā svolta nonostante la precedente rinuncia allo stesso, effettuata con atto versato nella documentazione sociale, anche se non comunicato formalmente all'assemblea dei soci e al collegio sindacale.

(massima n. 2)

In tema di peculato, la natura generica del dolo del delitto comporta che, ai fini della configurabilitā dell'elemento soggettivo č sufficiente che coscienza e volontā ricadano sulla condotta di appropriazione del denaro o della cosa pubblica di cui il pubblico ufficiale abbia la disponibilitā per ragioni del suo ufficio, a nulla rilevando i motivi che lo hanno indotto a quel comportamento, in quanto concernenti il momento antecedente del movente a delinquere.

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