Corte costituzionale sentenza n. 70 del 15 marzo 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

È costituzionalmente illegittimo, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, l'art. 24, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui dispone che, a seguito dell'annullamento della sentenza di primo grado per incompetenza per territorio, gli atti sono trasmessi al giudice competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo. La questione, sollevata con riferimento a detto articolo, attiene, infatti, a norma perfettamente analoga a quella già dichiarata incostituzionale.

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