Cassazione penale Sez. III sentenza n. 38087 del 2 luglio 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

L'attivitą di misurazione di molluschi, mediante un calibro metallico a scorsoio, rientra nella previsione dell'art. 354 cod. proc. pen. risolvendosi in un'attivitą materiale di lettura, raccolta e conservazione dei dati che non postula il rispetto delle formalitą prescritte dagli artt. 359 e 360 stesso codice, non richiedendo alcuna discrezionalitą o preparazione tecnica per la loro valutazione. (Fattispecie di abusiva detenzione per la vendita di un consistente quantitativo di novellame di vongole lupini, oggetto di misurazione da parte della P.G.). (Rigetta, Trib. Ferrara, 23/09/2008).

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