Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5910 del 17 marzo 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

Dai principi secondo cui, per un verso, l'atto di pignoramento immobiliare deve essere sottoscritto (a norma del combinato disposto dell'art. 170 disp. att. c.p.c. e art. 125 c.p.c.) dal creditore pignorante (se sta in giudizio personalmente) o dal suo difensore munito di procura, e secondo cui, per altro verso, la procura rilasciata al difensore ha validitā per tutto il preannunciato procedimento esecutivo (art. 83 c.p.c.), deriva che č valido l'atto di pignoramento immobiliare sottoscritto dal difensore al quale il creditore abbia conferito procura alle liti nell'atto di precetto. (Rigetta, Trib. Ancona, 16 Novembre 2001).

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