Cassazione civile Sez. III sentenza n. 920 del 9 febbraio 1980

(1 massima)

(massima n. 1)

Il danno patrimoniale da risarcire, quale conseguenza di lesioni personali che hanno ridotto la capacitą di lavoro e quindi di guadagno del danneggiato, s'identifica nel lucro cessante e va determinato accertando le ripercussioni che il grado di inabilitą abbia in concreto avuto sulla possibilitą di guadagno, in rapporto, secondo i casi, all'attivitą svolta o a quella da svolgere. Pertanto, qualora all'epoca dell'evento dannoso il danneggiato presti servizio militare, la liquidazione del danno deve effettuarsi con riferimento all'attivitą cominciata a svolgere subito dopo la cessazione di tale servizio o, in mancanza, con riferimento al tipo di attivitą presumibilmente esercitabile in futuro.

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