Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 9769 del 26 maggio 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilitą, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalitą di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/08/2016).

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