Cassazione civile Sez. III sentenza n. 15190 del 6 agosto 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Il contratto di agenzia assicurativa va tenuto distinto da quello di subagenzia - che postula la conclusione dei contratti di assicurazione soltanto per conto dell'agente, e non anche dell'impresa assicuratrice - in quanto le due fattispecie negoziali, pur avendo contenuto sostanzialmente identico, si differenziano nettamente con riguardo alla persona del preponente, che, nel contratto di agenzia, č l'impresa, mentre in quello di subagenzia č l'agente. La subagenzia costituisce, quindi, una particolare fattispecie di contratto derivato (o subcontratto), unilateralmente e funzionalmente collegato al contratto principale di agenzia, che ne costituisce il necessario presupposto - sė che al primo si applica la disciplina del contratto principale, ex artt. 1742-1753 c.c., nei limiti consentiti (o imposti) dal collegamento funzionale -, con esclusione, peraltro, dell'applicabilitā delle norme relative all'esercizio del potere rappresentativo con efficacia nei confronti dell'impresa assicuratrice (artt. 1745 e 1903 c.c.), a meno che quest'ultima non attribuisca tale poteri direttamente al subagente. A tanto consegue che le somme riscosse dal subagente non entrano direttamente nel patrimonio dell'impresa assicuratrice, ma in quello dell'agente-subpreponente, salvo il sorgere, in capo a quest'ultimo, di un contestuale obbligo di ritrasferimento delle somme ricevute dal subagente (ragguagliate ai premi riscossi, detratta la provvigione) all'impresa assicuratrice.

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