Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6931 del 22 marzo 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di appalto, in caso di mancata ultimazione dei lavori, il committente può chiedere il completamento dell'opera ex art. 1453 , primo comma, cod. civ., oppure può domandare la risoluzione del contratto in base alla stessa norma, indipendentemente dall'esercizio della facoltà di verificare lo stato dei lavori e di fissare all'appaltatore un termine per il completamento di essi, prevista dall'art. 1662 cod. civ. (Cassa e decide nel merito, App. Bari, 19 Dicembre 2002).

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