Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1514 del 26 gennaio 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

Nella vendita di immobile destinato ad abitazione, il certificato di abitabilitą costituisce requisito giuridico essenziale del bene compravenduto poichč vale a incidere sull'attitudine del bene stesso ad assolvere la sua funzione economico - sociale, assicurandone il legittimo godimento e la commerciabilitą. Pertanto, il mancato rilascio della licenza di abitabilitą integra inadempimento del venditore per consegna di "aliud pro alio", adducibile da parte del compratore in via di eccezione, ai sensi dell'art. 1460 cod. civ., o come fonte di pretesa risarcitoria per la ridotta commerciabilitą del bene, a meno che egli non abbia espressamente rinunciato al requisito dell'abitabilitą' o esonerato comunque il venditore dall'obbligo di ottenere la relativa licenza. (Nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva ritenuto che detto esonero non vi fosse stato, atteso che il compratore poteva nutrire la legittima aspettativa che nei sette mesi intercorrenti tra la stipula del preliminare e il tempo stabilito per la stipula del contratto definitivo, la controparte avrebbe procurato il certificato).

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