Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 10486 del 9 marzo 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel procedimento dinanzi al giudice di pace non è applicabile ai reati di pericolo la speciale causa di estinzione del reato conseguente all’avvenuto risarcimento del danno ed alla eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose dell’illecito. (Fattispecie in tema di reato di fuga di cui all’art. 189, comma sesto, cod. strada).

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