Cassazione civile Sez. II sentenza n. 15899 del 29 luglio 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiuto a mezzo di apparecchiatura di controllo comunemente denominata autovelox, l’art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, conv. in L. n. 168 del 2002 — per cui dell’installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere data preventiva informazione agli automobilisti — non prevede un obbligo rilevante esclusivamente, nell’ambito dei servizi organizzativi interni della P.A., ma è finalizzato ad informare gli automobilisti della presenza dei dispositivi di controllo medesimi, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di infrazioni, con conseguente nullità della sanzione eventualmente irrogata in violazione di tale previsione.

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