Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3455 del 9 marzo 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

La sanzione accessoria della sospensione temporanea della patente che consegue di diritto ad alcune violazioni del Codice della strada, (nella specie, eccesso di velocità), può essere irrogata nel termine generale della prescrizione quinquennale, anche in caso di contestazione differita e, quindi, di mancato ritiro immediato del documento di guida da parte degli organi accertatori, nonché in caso di acquiescenza alla sanzione pecuniaria principale, che già conteneva i presupposti per l’applicazione della sanzione accessoria, in quanto non essendo più impugnabile né in sede amministrativa, né in sede giurisdizionale, non può farsi luogo ad alcun accertamento di fatto che solo il contravventore avrebbe potuto sollecitare con un’opposizione tempestiva.

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