Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5110 del 26 maggio 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora in un contratto di assicurazione della responsabilitą civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore sia prevista una clausola che escluda la garanzia assicurativa per i danni verificatisi quando il conducente non fosse abilitato alla guida, sussiste l’operativitą della polizza e del conseguente obbligo indennitario dell'assicuratore quando il conducente, pur abilitato alla guida, abbia omesso di rispettare le prescrizioni e le cautele eventualmente imposte (fattispecie di sinistro cagionato in una strada con forte densitą di traffico dal conducente di un motoveicolo autorizzato alla esercitazione di guida in luoghi poco frequentati a norma dell’art. 83 terzo comma cod. strad. ABR.).

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