Cassazione civile Sez. VI-1 ordinanza n. 25435 del 10 ottobre 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

L'inammissibilitą del ricorso per cassazione per avere il difensore agito senza valida procura comporta che, non riverberando l'attivitą dello stesso alcun effetto sulla parte, lo stesso difensore sia parte nel processo in ordine alla questione d'inammissibilitą del ricorso per difetto della procura speciale a ricorrere per cassazione. Pertanto, nel caso in cui la Suprema Corte non ritenga che sussistano giusti motivi di compensazione, la condanna alle spese va pronunciata a carico del difensore stesso, quale unica controparte del controricorrente nel giudizio di legittimitą.

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