Cassazione civile Sez. II sentenza n. 11537 del 23 maggio 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di circolazione stradale, il margine di tolleranza del due per cento, ai sensi dell’art. 10, comma 24, cod. strada, si applica solo nel trasporto eccezionale perché eseguito con veicolo di lunghezza totale superiore ai dodici metri, non anche nell’ipotesi di lunghezza totale inferiore, in quanto il trasporto eccezionale si svolge con modalità di sicurezza diverse dall’ordinario, che giustificano una differente regolamentazione dell’eccedenza di carico.

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