Cassazione penale Sez. III sentenza n. 52419 del 27 giugno 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di raccolta e trasporto in forma ambulante di rifiuti, occorre che il detentore sia in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attivitą commerciale ai sensi del D.Lgs. n. 114/1998, che si tratti di rifiuti costituenti oggetto del suo commercio in conformitą a tale normativa e che i rifiuti non siano pericolosi o comunque riconducibili a categorie autonomamente disciplinate. Pertanto, va esclusa l'applicabilitą dell'art. 266, comma 5, se tra i rifiuti abusivamente raccolti e trasportati vi siano anche rifiuti pericolosi o elettrodomestici in disuso.

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