Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1987 del 8 ottobre 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di reati ambientali, la predisposizione o l'utilizzo durante il trasporto di un certificato di analisi recante false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati, indipendentemente dalla loro natura pericolosa o non pericolosa, integra il reato punito dall'art. 483 cod. pen., anche a seguito della modifica dell'art. 258, comma quarto, del D.Lgs. n. 152 del 2006 introdotta dall'art. 35 del D.Lgs. n. 205 del 2010. (Annulla in parte con rinvio, App. Cagliari, 1 marzo 2013).

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