Cassazione penale Sez. III sentenza n. 358 del 8 gennaio 2008

(2 massime)

(massima n. 1)

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53-bis D.Lgs. n. 22 del 1997, ora art. 260 del D.Lgs. n. 152 del 2006, per violazione dell'art. 25 Cost. sul presupposto dell'asserita indeterminatezza del concetto di "ingente quantità di rifiuti", essendo al contrario senz'altro possibile definire l'ambito applicativo della disposizione tenuto conto che tale nozione, in un contesto che consideri anche le finalità della norma, va riferita al quantitativo di materiale complessivamente gestito attraverso una pluralità di operazioni, anche se queste ultime, considerate singolarmente, potrebbero essere di entità modesta.

(massima n. 2)

Il carattere abusivo dell'attività organizzata di gestione dei rifiuti - idoneo ad integrare il delitto di cui al Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 53-bis, (oggi riprodotto nell'art. 260 D.Lgs. n. 152/2006) - sussiste qualora essa si svolga continuativamente nell'inosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni, il che si verifica non solo allorché tali autorizzazioni manchino del tutto (cosiddetta attività clandestina), ma anche quando esse siano scadute o palesemente illegittime e comunque non commisurate al tipo di rifiuti ricevuti, aventi diversa natura rispetto a quelli autorizzati.

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