Cassazione penale Sez. III sentenza n. 22035 del 10 giugno 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

Il reato di deposito incontrollato di rifiuti, previsto dall'art. 256, comma secondo, D.Lgs. n. 152/2006, č configurabile non soltanto in capo ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che effettuano una delle attivitā indicate al comma primo della richiamata disposizione (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione), ma anche nei confronti di qualsiasi impresa avente le caratteristiche di cui all'art. 2082 c.c. o di ente, con personalitā giuridica o operante di fatto.

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