Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3492 del 11 luglio 1978

(1 massima)

(massima n. 1)

Il contraente a carico del quale si verifica l'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione può solo agire in giudizio per la risoluzione del contratto, ma non può astenersi dalla prestazione pretendendo che l'altro contraente accetti l'adempimento a condizioni diverse da quelle pattuite, poiché la riduzione ad equità del contratto costituisce solo una facoltà della controparte, che può essere esercitata quando essa sia convenuta in giudizio per la risoluzione. Ne consegue che, promosso il giudizio di risoluzione del contratto per inadempimento, la parte convenuta non può eccepire la sopravvenuta onerosità della prestazione per giustificare la mancata esecuzione del contratto, essendosi preclusa tale possibilità col pretendere arbitrariamente una riduzione ad equità cui non aveva diritto, invece di chiedere giudizialmente la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta.

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