Cassazione penale Sez. III sentenza n. 37280 del 1 ottobre 2008

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di gestione dei rifiuti, l'esclusione dall'applicazione della disciplina sui rifiuti per le terre e rocce da scavo (art. 186, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) è subordinata alla prova positiva, gravante sull'imputato, della loro riutilizzazione secondo un progetto ambientalmente compatibile, mentre compete al pubblico ministero fornire la prova della circostanza d'esclusione della deroga, ovvero dell'esistenza di una concentrazione di inquinanti superiore ai massimi consentiti.

(massima n. 2)

L'unico strumento del quale il giudice penale dispone per perseguire lo scopo del ripristino ecologico delle aree inquinate è la possibilità di subordinare la sospensione condizionale della pena alla bonifica del sito inquinato secondo le procedure regolamentate dall'art. 257; mentre, in caso di condanna per latri reati in materia di gestione di rifiuti o che cagionino danni ambientali, il giudice può subordinare la sospensione condizionale della pena al ripristino ambientale o a una bonifica del sito non legislativamente regolamentata.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.