Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4114 del 13 luglio 1984

(1 massima)

(massima n. 1)

L'eccessiva onerositā sopravvenuta che, ai sensi dell'art. 1467 c.c., giustifica la risoluzione dei contratti ad esecuzione differita, non č ravvisabile nella mera variazione del prezzo della cosa promessa in vendita, rientrante nella normale alea contrattuale, ma solo in quella che comporta una notevole alterazione del rapporto originario fra le prestazioni, determinando nel loro ambito una situazione di squilibrio dei rispettivi valori con aggravio che alteri l'iniziale rapporta di equivalenza, incidendo sul valore di una prestazione rispetto all'altra.

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