Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 3631 del 21 luglio 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

Lo strumento privilegiato per l'affidamento di concessioni di lavori pubblici č quello della finanza di progetto (o project financing, ora disciplinato in via generale agli artt. 152 e ss. D.Lgs. n. 152/2006). Attraverso il project financing le pubbliche amministrazioni, non in grado di finanziare la costruzione dell'opera, possono ricorrere a capitali di origine privata (e principalmente dalle banche). A loro volta, in tanto i privati possono essere indotti a sovvenire investimenti di rilevante portata come quelli richiesti dalla costruzione di opere pubbliche o di pubblica utilitā, e ad assumerne i rischi inerenti alla costruzione e gestione, in quanto il relativo progetto appaia in grado di autosostenersi sul piano economico, per la sua capacitā di generare alla fine della durata prevista un margine gestionale positivo.

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