Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 6824 del 3 dicembre 2018

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 10, Testo Unico dell'ambiente (D.Lgs. n. 152/2006) le situazioni di pericolo per la salute sono tutelate mediante l'adozione da parte del Comune delle misure previste dall'art. 217 del Testo Unico delle leggi sanitarie (R.D. n. 1265/1934). In particolare, il provvedimento di inibizione dell'attività insalubre di un'industria deve essere preceduto dalla prescrizione di idonee misure e cautele tecniche che possano valere ad eliminare l'inconveniente accertato, o a ridurlo entro i limiti della tollerabilità.

(massima n. 2)

È legittimo un provvedimento di sospensione dell'attività emesso dal dirigente comunale, in caso di attività di raccolta e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi svolta in modo difforme rispetto alla disciplina ambientale e edilizia, qualora le misure correttive siano state prescritte dalla Provincia e siano state disattese dal titolare dell'AIA.

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