Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 3000 del 6 luglio 2016

(6 massime)

(massima n. 1)

La valutazione di impatto ambientale (VIA) ha il fine di sensibilizzare l'autorità decidente, attraverso l'apporto di elementi tecnico-scientifici idonei ad evidenziare le ricadute sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di una determinata opera, a salvaguardia dell'habitat: essa non si limita ad una generica verifica di natura tecnica circa l'astratta compatibilità ambientale, ma implica una complessiva ed approfondita analisi di tutti gli elementi incidenti sull'ambiente del progetto unitariamente considerato, per valutare in concreto il sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socio-economica perseguita.

(massima n. 2)

È legittima una valutazione di impatto ambientale negativa (nella specie riguardante un progetto di ampliamento di una discarica) nel caso in cui risulti che l'amministrazione procedente abbia effettivamente tenuto conto degli elementi propri della valutazione ambientale, dando atto dei pareri sfavorevoli formulati dai vari enti ed uffici che si sono espressi in conferenza di servizi. Tali pareri, invero, non sono riferiti esclusivamente agli aspetti tecnici del progetto di ampliamento della discarica, ma concernono anche gli aspetti ambientali propri della valutazione di impatto ambientale, facendo riferimento in particolare alla preesistenza di discariche a distanza tale da non consentire l'individuazione del responsabile dell'eventuale inquinamento.

(massima n. 3)

Il procedimento per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e quello per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) sono preordinati ad accertamenti diversi ed autonomi e possono avere quindi un'autonoma efficacia lesiva, che consente l'impugnazione separata dei rispettivi provvedimenti conclusivi; onde ben può essere negata l'autorizzazione integrata ambientale anche in presenza di una valutazione di impatto ambientale positiva, poiché quest'ultima è di per sé idonea ad esprimere un giudizio definitivo sull'intervento proposto, mentre una valutazione di impatto ambientale negativa preclude il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.

(massima n. 4)

Un diniego di rilascio della valutazione di impatto ambientale risulta adeguatamente motivato nel caso in cui si sia fatto rinvio, per relationem, alla totalità dei pareri negativi espressi dalle amministrazioni ed uffici che si sono espressi nel corso del procedimento, non essendo richiesto direttamente dalla legge, né essendo altrimenti ragionevole pretendere un'autonoma valutazione di quei pareri da parte dell'Amministrazione procedente per denegare la richiesta autorizzazione. Invero un'autonoma valutazione dei pareri sfavorevoli e dunque un particolare onere di motivazione del diniego, diversa ed ulteriore da quella per relationem, è necessaria solo se l'Amministrazione procedente si discosti da quei pareri sfavorevoli.

(massima n. 5)

Non è sindacabile la scelta dell'Amministrazione procedente di condividere e fare propri i pareri sfavorevoli espressi in sede di conferenza di servizi per una valutazione di impatto ambientale dagli uffici che hanno partecipato alla conferenza dei servizi stessa, poiché tale determinazione rientra nell'ambito della discrezionalità tecnico-amministrativa, sottratta al sindacato di legittimità, salvo le macroscopiche ipotesi di arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità, illogicità e travisamento dei fatti.

(massima n. 6)

La valutazione di impatto ambientale non si limita a una generica verifica di natura tecnica circa l'astratta compatibilità ambientale, ma implica una complessiva ed approfondita analisi di tutti gli elementi incidenti sull'ambiente del progetto unitariamente considerato, per valutare in concreto il sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socio-economica perseguita. Poiché il procedimento per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e quello per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) sono preordinati ad accertamenti diversi ed autonomi, ben può essere negata l'autorizzazione integrata ambientale anche in presenza di una valutazione di impatto ambientale positiva, poiché quest'ultima è di per sé idonea ad esprimere un giudizio definitivo sull'intervento proposto, mentre una valutazione di impatto ambientale negativa preclude il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.