Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 15640 del 14 giugno 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

Dal combinato disposto degli artt. 2119 cod. civ., 1 e 3 della legge n. 604/1966 si desume che è ammessa la prosecuzione del rapporto nel periodo di preavviso per il licenziamento per giustificato motivo soggettivo, mentre, per il licenziamento per giusta causa, il rapporto di lavoro viene immediatamente estinto, non essendo consentita la sua prosecuzione "neppure provvisoria". Non sussistono differenziazioni qualitative fra i due diversi tipi di licenziamento disciplinare, perché il profilo distintivo attiene alla gravità della violazione contrattuale addebitata al dipendente, che è minore nell'ipotesi tipizzata dall'art. 3 della legge n. 604/ 1966. La fiducia, infatti, è fattore che condiziona la permanenza del vincolo contrattuale e può avere un'intensità differenziata a seconda della funzione, della natura e della qualità del singolo rapporto, della posizione delle parti, dell'oggetto delle mansioni e del grado di affidamento che le stesse esigono. Dal principio di carattere generale, che valorizza le peculiarità proprie del singolo rapporto, discende che nell'ambito del lavoro dirigenziale anche la nozione di giustificato motivo soggettivo, al pari di quella di giusta causa, risente dell'investimento di fiducia fatto dal datore di lavoro sulla correttezza dell'operato del dirigente, al quale siano stati attribuiti compiti di impulso, coordinamento e controllo della struttura dallo stesso diretta, sicché il vincolo fiduciario può risultare irrimediabilmente compromesso ogniqualvolta la condotta contestata porti fondatamente a dubitare sull'esatto futuro adempimento di detti compiti. Nell'ambito dell'impiego pubblico contrattualizzato, inoltre, il dirigente, tenuto ad osservare le leggi e ad adempiere le funzioni pubbliche «con disciplina ed onore» (art. 54 Cost.), partecipa alla realizzazione degli obiettivi imposti alle amministrazioni pubbliche dall'art. 97 Cost., sicché il vincolo fiduciario riposa anche sulla capacità del dirigente di assicurare la legalità, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa (cfr. Cass. n. 14773/2017). Il giustificato motivo soggettivo si caratterizza rispetto alla giusta causa in quanto ravvisabile in presenza di condotte che, seppure idonee a ledere il vincolo fiduciario, per la loro minore gravità, non legittimano l'interruzione immediata del rapporto e, quindi, sono compatibili con la momentanea prosecuzione dello stesso. La sospensione facoltativa, in quanto misura cautelare e non disciplinare, trova la sua ratio nella necessità di tutelare la "credibilità dell'amministrazione presso il pubblico, cioè il rapporto di fiducia dei cittadini verso l'istituzione, che può rischiare di essere incrinato dall'ombra gravante su di essa a causa dell'accusa da cui è colpita una persona attraverso la quale l'istituzione opera" (Corte Cost. n. 206/1999). La stessa implica una valutazione discrezionale della Pubblica Amministrazione che deve tener conto, non solo della gravità dei fatti per i quali si procede in sede penale, ma anche dell'opportunità di affrontare l'alea insita nella misura cautelare, posto che quest'ultima potrebbe rivelarsi non giustificata all'esito del procedimento disciplinare.

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