Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1436 del 12 maggio 1972

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora sia stato fissato un termine essenziale per l'esecuzione di un contratto, l'inosservanza del termine produce la risoluzione di diritto del contratto a norma dell'art. 1457 c.c., senza che sia necessaria la preventiva intimazione della diffida ad adempiere.

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