Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 30929 del 29 novembre 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

Il soggetto condannato ad un "facere" mediante esecuzione di determinate opere su un immobile ceduto ad altri non perde, in conseguenza del trasferimento del bene, la legittimazione passiva all'azione esecutiva ai sensi degli artt. 2909 c.c. , 474 e 475 c.p.c., potendo la successione a titolo particolare avere incidenza nel processo esecutivo soltanto a seguito di una iniziativa del nuovo titolare del diritto, poiché a quest'ultimo č consentito di interloquire sulle modalitą dell'esecuzione, ferma restando la validitą e l'efficacia del precetto intimato al dante causa.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.