Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 26234 del 18 ottobre 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

Sull'indennitą riconosciuta ex art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 - la quale rappresenta il ristoro onnicomprensivo dei danni conseguenti alla nullitą del termine apposto al contratto di lavoro, relativamente al periodo che va dalla scadenza del termine alla sentenza di conversione del rapporto - spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, atteso che essa rientra tra i crediti di lavoro ai sensi dell'art. 429, comma 3, c.p.c., nell'ampia accezione riferibile a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli aventi natura strettamente retributiva.

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