Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 3232 del 11 giugno 2013

(2 massime)

(massima n. 1)

In materia di Enti Locali in stato di dissesto finanziario, in applicazione dell'art. 85, quarto comma, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 (oggi art. 252 D.Lgs. 267/2000), deve ritenersi che i crediti derivanti da sentenze passate in giudicato emesse in epoca successiva alla dichiarazione di dissesto non entrino nella massa passiva della procedura di liquidazione straordinaria anche nell'ipotesi in cui il fatto genetico dell'obbligazione sia anteriore alla dichiarazione, ma seguano le ordinarie procedure di liquidazione dei debiti dell'Ente.

(massima n. 2)

La dichiarazione dello stato di dissesto finanziario dell'Ente Locale non preclude che sui debiti pecuniari dello stesso maturino interessi e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 1224 c.c. a decorrere dal momento in cui il credito č divenuto liquido ed esigibile. Ed invero, all'art. 81 del D.Lgs. 77/1995 (oggi art. 248 D.Lgs. n. 267/2000), secondo cui i debiti insoluti alla data di dichiarazione del dissesto finanziario dell'Ente locale non producono interessi, né rivalutazione monetaria ha carattere meramente sospensivo e non preclude all'interessato - una volta esaurita la gestione straordinaria con la cessazione della fase di dissesto - di riattivarsi per la corresponsione delle poste stesse nei confronti dell'ente risanato.

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