Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 4008 del 26 agosto 2015

(2 massime)

(massima n. 1)

La mancata impugnazione del provvedimento col quale la Corte dei Conti approva il piano di riequilibrio finanziario pluriennale adottato dal Comune, non rende inammissibile il ricorso dinanzi al giudice amministrativo contro la deliberazione dell'Ente locale che sceglie di ricorrere alla procedura di cui all'art. 243-bis comma 5 T.U. 18 agosto 2000 n. 267.

(massima n. 2)

In tema di Enti dissestati la procedura di cui all'art. 243-bis comma 5 T.U. 18 agosto 2000 n. 267 con la quale il Comune adotta il piano di riequilibrio finanziario pluriennale non presuppone (argomentando dal comma 1) un "percorso-tipo" ad essa prodromico fondato su un passaggio "pattizio"(art. 194 comma 2 stesso T.U.) ovvero su una articolazione per gradi, in cui all'adozione di una serie di provvedimenti (ai sensi dell'art. 193) possa seguire l'iniziativa di cui al predetto art. 243-bis, ove le prime misure si siano dimostrate insufficienti.

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