Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 28999 del 12 novembre 2018

(2 massime)

(massima n. 1)

Nel giudizio di legittimitą, secondo quanto disposto dall'art. 372 c.p.c., non č ammesso il deposito di atti e documenti che non siano stati prodotti nei precedenti gradi del processo, salvo che non riguardino l'ammissibilitą del ricorso e del controricorso ovvero concernano nullitą inficianti direttamente la decisione impugnata, nel qual caso essi vanno prodotti entro il termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., rimanendo inammissibile la loro produzione in allegato alla memoria difensiva di cui all'art. 378 c.p.c..

(massima n. 2)

Nell'azione di disconoscimento della paternitą il figlio minore č litisconsorte necessario e l'azione deve essere proposta in contraddittorio con un curatore speciale nominato dal giudice.

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