Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 5176 del 9 novembre 2017

(2 massime)

(massima n. 1)

Il diritto di accesso previsto dall'art. 43, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 2000 in favore dei consiglieri comunali non può estendersi anche alle società partecipate dal Comune in forma minoritaria, tanto più quando tali società non svolgano attività di gestione di servizi pubblici; del resto la norma in questione espressamente prevede il diritto di accesso in relazione alle attività delle aziende comunali, situazione che non è predicabile nel caso di società di cui l'Ente pubblico possiede una partecipazione minoritaria.

(massima n. 2)

Non sussiste il diritto di un consigliere regionale di accedere agli atti di una società partecipata in misura minoritaria dalla Regione e che comunque non svolge un servizio pubblico, atteso che in tal caso la società stessa non può ritenersi "dipendente" dalla Regione, non possedendo quest'ultima una partecipazione maggioritaria e non svolgendo la società partecipata un servizio pubblico, così che in definitiva l'accesso richiesto non può trovare giustificazione in relazione alla pretesa cura dell'interesse pubblico connesso al mandato conferito e cioè ai fini del controllo del comportamento complessivo dell'ente (in funzione dell'interesse pubblico da perseguire).

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