Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4202 del 21 febbraio 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la L. 11 febbraio 1992 n. 157 attribuisce alle regioni a statuto ordinario il potere di emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (art. 1, comma 3) ed affida alle medesime i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando invece alle province le relative funzioni amministrative ad esse delegate ai sensi della L. 8 giugno 1990 n. 142 (art. 9, comma 1). Ne consegue che la Regione, anche in caso di delega di funzioni alle province, č responsabile, ai sensi dell'art. 2043 c.c., dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme, a meno che la delega non attribuisca alle province un'autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire loro di svolgere l'attivitā in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni.

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