Cassazione civile Sez. VI ordinanza n. 6651 del 15 marzo 2017

(4 massime)

(massima n. 1)

Nel nuovo sistema istituzionale e costituzionale degli enti locali, lo statuto del Comune può legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti (o ad esponenti apicali della struttura burocratico-amministrativa dell'Ente), ciascuno nell'ambito dei rispettivi settori di competenza.

(massima n. 2)

Nel caso in cui una specifica previsione statutaria non sussista, il sindaco conserva l'esclusiva titolarità del potere di rappresentanza processuale del Comune (art. 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

(massima n. 3)

Qualora lo statuto affidi la rappresentanza a stare in giudizio in ordine all'intero contenzioso al dirigente dell'ufficio legale, questi può costituirsi senza bisogno di procura, o affidare l'incarico ad un professionista legale interno o del libero foro (salve le ipotesi, legalmente tipizzate, nelle quali l'ente locale può stare in giudizio senza il ministero di un legale) e, ove abilitato alla difesa presso le magistrature superiori, può anche svolgere personalmente attività difensiva presso la Corte di Cassazione.

(massima n. 4)

Quanto indicato per lo statuto comunale è valido anche per il regolamento, ma soltanto se lo statuto contiene un espresso rinvio alla normativa regolamentare.

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