Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 2394 del 6 giugno 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

Per gli impianti, attrezzature ed opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli Enti istituzionalmente competenti (nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici) lo sgravio dal contributo di costruzione previsto dall'art. 17 comma 3 lett. c), T.U. 6 giugno 2001 n. 380 richiede che venga dimostrato che l'opera sia, per le sue oggettive caratteristiche e peculiarità, esclusivamente finalizzata ad un utilizzo dell'intera collettività, non essendo sufficiente, quindi, che l'opera sia legata a un interesse generale da un nesso di mera strumentalità; pertanto, tale accertamento non può essere fondato sulla base della sola destinazione che il titolare dell'opera intende soggettivamente imprimere sulla stessa, se non provocando un'evidente elusione del sistema normativo che prevede come regola generale, in un'ottica di corretto governo del territorio a norma dell'art. 9 comma 2 Cost., l'imposizione contributiva per l'ottenimento dei titoli edilizi, rispetto alla quale i casi di deroga sono di stretta interpretazione.

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