Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 20698 del 9 agosto 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), le notificazioni e comunicazioni devono essere eseguite, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012, esclusivamente mediante deposito in cancelleria quando non abbiano provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo (come nel caso di specie, per mancata comunicazione dell'indirizzo PEC al Consiglio dell'ordine di appartenenza), salva la sola ipotesi in cui non sia possibile procedere mediante PEC per causa non imputabile al destinatario medesimo, nel qual caso, ai sensi del co. 8 della citata norma, trova applicazione l'art. 136, comma 3, c.p.c. Ne consegue che č manifestamente infondata la questione di legittimitā costituzionale degli artt. 136, comma 3, c.p.c. e 16, comma 8, del d.l. n. 179 del 2012, in relazione agli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui si prevede la comunicazione via fax o mediante ufficiale giudiziario solo per problemi della cancelleria nell'invio della comunicazione, non essendo il sistema configurato dalle citate disposizioni, imperniato sulla imputabilitā o meno della causa al destinatario, impeditivo o gravemente limitativo del diritto di difesa.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.